Michela Pinelli

L’AVVOCATO RISPONDE: L’affido condiviso, esclusivo e “super esclusivo” dei figli minori

L’affido condiviso, esclusivo e “super esclusivo” dei figli minori.

A cura dell’Avv. Michela Pinelli

La legge n. 54/2006 ha previsto, quale regola generale in caso di crisi coniugale, l’affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, i quali conservano l’esercizio della responsabilità genitoriale e condividono le scelte di maggior importanza relative alla prole.

In caso di disaccordo, i coniugi dovranno rivolgersi al Giudice il quale dovrà indicare quali finalità educative perseguire.

L’affido condiviso come regola generale va a tutelare la “bigenitorialità” ossia il diritto dei minori di mantenere, in caso di separazione dei genitori, un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi.

Nel caso in cui l’affido condiviso sia pregiudizievole per il minore, ossia in caso di manifesta carenza o inidoneità educativa (Cass. 16593/2008), l’art. 337 quater c.c. prevede l’affido ad un solo genitore, il quale avrà l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, secondo le condizioni determinate dal Giudice.

Pertanto, salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggior interesse per i figli dovranno essere adottate da entrambi i genitori, mentre quelle “ordinarie” spetteranno esclusivamente all’affidatario.

L’affido monogenitoriale costituisce quindi l’eccezione, e verrò applicato in caso di condotte del genitore contrarie all’interesse del minore quali, ad esempio, condizioni anomale di vita, disinteresse per le complessive esigenze di cura, educazione e istruzione del minore, obbiettiva lontananza del genitore dal figlio (Tribunale di Ivrea n. 3897/2014 rg).

La formulazione dell’art. 337 quater c.c., che indica “salvo che non sia diversamente stabilito le decisioni di maggior interesse dovranno essere adottate da entrambi i coniugi”, ha portato alla recente creazione, da parte della giurisprudenza di diversi Tribunali (Milano, sez. IX civ. ordinanza 20 marzo 2014 – Milano, sez. IX civ, sentenza 16 marzo 2016 – Ivrea 3 novembre 2016 rg. 3897/2014), del c.d. affido super esclusivo o potenziato, ossia caratterizzato dalla possibilità per il genitore affidatario di adottare tutte le scelte relative al figlio, anche quelle di maggior interesse (su salute, educazione, istruzione residenza abituale), senza l’accordo con l’altro genitore.

Tale tipologia di affido, secondo la suindicata giurisprudenza, dovrà essere adottata in caso di totale disinteresse del genitore rispetto alle esigenze del figlio, di assenza di rapporti tra gli stessi, di mancata contribuzione all’obbligo di mantenimento, e di incapacità ad assumere le responsabilità che derivano dall’obbligo genitoriale.

L’esercizio della responsabilità genitoriale viene pertanto concentrata nei confronti di un genitore con riferimento alle questioni fondamentali dei minori (salute, educazione, istruzione, residenza abituale), atteso che l’irreperibilità dell’altro genitore rischia di inibire le scelte fondamentali per gli stessi.

Al genitore non affidatario resta comunque il potere/dovere di vigilare sulla condotta dell’affidatario e, eventualmente, rivolgersi al Giudice in caso di condotte contrarie all’interesse del figlio.

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