Può il coniuge cambiare le serrature dell’abitazione coniugale, in attesa della separazione, quando l’altro coniuge ha lasciato tale abitazione ?
Cassazione Pen. Set. Sez. 5 n. 25626 anno 2016
A cura dell’Avv. Michela Pinelli
No, il coniuge non può cambiare le serrature dell’abitazione coniugale, in attesa della separazione, impedendo, di fatto, all’altro di rientrarvi, anche se l’altro coniuge ha lasciato l’abitazione e indipendentemente dalla proprietà di tale immobile.
Infatti, fino al provvedimento con il quale il Giudice assegna l’abitazione coniugale ad uno dei due coniugi, il cambio di serratura integra il reato di violenza privata: “deve ritenersi integrato il reato di cui all’art. 610 c.p., in relazione al quale l’elemento della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo consistere anche in una violenza impropria, che si attua attraverso l’uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendo la libera determinazione..”.
Fino al provvedimento di assegnazione del Giudice, il quale solitamente assegna l’abitazione coniugale al coniuge con il quale vivono prevalentemente i figli, e nell’interesse di questi, l’immobile resta nella disponibilità di entrambi, che hanno il diritto di godervi.
E’ tuttavia possibile, sempre per la Suprema Corte di Cassazione, prima del suddetto provvedimento, cambiare le serrature di casa in presenza di accordo con l’altro coniuge, che acconsente a tale sostituzione.