Assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne non indipendente economicamente: pagamento diretto
Avv. Michela Pinelli, foro di Brescia
Cassazione Civ. sez. I, sentenza 11 novembre 2013 n. 25300
L’art. 337 septies del codice civile, 1 e 2 comma, sancisce che “Il Giudice, valutate le circostanze, può disporre, in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salva diversa determinazione del Giudice, è versato direttamente all’avente diritto.”
Ci si chiede se il genitore possa, una volta raggiunta la maggiore età da parte del figlio, pagare direttamente a questo l’assegno di mantenimento anziché all’altro genitore, così come precedentemente stabilito nella sentenza di separazione/divorzio.
Secondo la suindicata sentenza è necessaria una specifica istanza del figlio stesso: “Giammai, dunque, potrebbe disporsi il versamento diretto in favore del figlio in mancanza della domanda del medesimo, cioè dell’avente diritto”.
Il genitore, pertanto, non può decidere autonomamente il pagamento diretto nelle mani del figlio.
Sempre tale sentenza sancisce che la legittimazione ad agire per ottenere il versamento dell’assegno di mantenimento da parte del genitore onerato spetta sia al figlio maggiorenne non autosufficiente, sia al genitore con cui il figlio convive e che materialmente provvede, stante la convivenza, alle esigenze del medesimo.
Si tratta di due diritti autonomi e concorrenti e non di un medesimo diritto attribuito a persone diverse.
Cessazione dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne.
Cassazione Civ. Sez. I del 6 dicembre 2013 n. 27377 e Cass. N. 18/2011.
Non ogni lavoro o reddito comporta la cessazione dell’obbligo al mantenimento del figlio maggiorenne: secondo la Suprema Corte (Cass. N. 18/2011) è necessario un impiego tale da far raggiungere l’indipendenza economica del figlio in relazione alla sua professionalità e nel contesto economico-sociale in cui questo vive.
La Suprema Corte di Cassazione ha, tuttavia, stabilito la cessazione dell’obbligo al mantenimento in caso di “abusi” da parte del figlio.
La sentenza n. 27377/2013 ha infatti sancito la perdita del diritto all’assegno di mantenimento perché “la figlia era ormai ultratrentenne nonché dotata di un patrimonio personale e ciò nonostante ancora dedita, a spese del padre, agli studi universitari in sede diversa dal luogo di residenza familiare, senza avere ingiustificatamente né conseguito un titolo di studio, né trovato una pur possibile occupazione remunerativa”.
Pertanto, in caso di colpevole inerzia o ingiustificato rifiuto ad intraprendere una attività lavorativa, il figlio maggiorenne perde il diritto all’assegno di mantenimento da parte del genitore.
Sarà comunque necessario, per il genitore onerato, ottenere un provvedimento del Giudice in tal senso (salvo un accordo consensuale tra le parti).