Allontanamento dalla residenza familiare e addebito della separazione.
Cassazione ordinanza n. 11785 del 08.06.2016
A cura dell’Avv. Michela Pinelli, Foro di Brescia
Tra i diritti e doveri nascenti dal matrimonio, ai sensi dell’art. 143 c.c., vi è l’obbligo della coabitazione.
L’allontanamento dalla residenza familiare senza giusta causa, ossia in mancanza di fatti idonei a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, può comportare l’addebito della separazione.
Secondo la recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 11785/16, l’allontanamento dal domicilio familiare da parte di uno dei coniugi in prossimità dell’udienza di separazione, quando ormai la crisi risulta essere irreversibile, non provoca l’addebito della separazione, mancando un nesso causale tra il fatto dell’allontanamento e il determinarsi dell’intollerabilità della convivenza.