Corte di Cassazione, Sez. V Penale, sentenza 1 marzo 2016 n. 8328
“Postare un commento su Facebook può costituire diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595/3° comma c.p.”
Postare un commento sulla bacheca facebook, avente un contenuto lesivo dell’altrui reputazione costituisce diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595/3° comma c.p. stante il numero elevato e indeterminato di persone raggiunte.
La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha infatti aderito all’orientamento prevalente della giurisprudenza (Cass. 16262/2008) sottolineando che “il reato di diffamazione può essere commesso a mezzo internet sussistendo, in tal caso, l’ipotesi aggravata di cui al terzo comma della norma incriminatrice, dovendosi presumere la ricorrenza del requisito della comunicazione con più persone, essendo per sua natura destinato ad essere normalmente visitato in tempi assai ravvicinati da un numero indeterminato di soggetti. In particolare, anche la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca facebook integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma terzo, cod. pen., poiché la diffusione di un messaggio con le modalità consentite dall’utilizzo per questo di una bacheca facebook ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone..”.
MICHELA FRANCESCA PINELLI, AVVOCATO A ROVATO
PER CONTATTI: michelafrancesca.pinelli@tin.it
Salve, vorrei porle un quesito correlato al tema dell’articolo.
Se uno dei miei contatti pubblica sulla mia bacheca un post diffamatorio verso terzi, potrei io in qualche modo essere considerato “complice”, nel caso in cui, pur non avendo messo “Mi piace” né inserito commenti, non abbia eliminato il post né me ne sia esplicitamente dissociato?
Grazie anticipatamente.
Mi mandi una mail. Grazie