Corte di Cassazione, sezione VI civile – 1, ordinanza 19 novembre 2015 – 05 febbraio 2016, n. 2343 “L’assegno divorzile spetta anche se il matrimonio è di breve durata”. Così ha previsto la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza suindicata, con la quale ha stabilito che la breve durata del matrimonio (nel caso analizzato 15 mesi) non influisce sull’esistenza del diritto all’assegno di mantenimento ma incide esclusivamente sul quantum dello stesso.
La Suprema Corte, aderendo ad un recente orientamento giurisprudenziale (Corte di Cassazione Civ., sezione I, n. 11870 del 9 giugno 2015), ha ribadito che l’accertamento del diritto all’assegno divorzile si articola in due fasi:
– La prima, volta a stabilire “l’esistenza del diritto all’assegno in astratto”, in base all’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente confrontati al tenore di vita goduto durante il matrimonio, che sarebbe presumibilmente proseguito con la continuazione del rapporto coniugale,
– La seconda, volta “alla determinazione in concreto dell’ammontare dell’assegno”, tenendo conto delle condizioni economiche e del reddito dei coniugi, del contributo personale ed economico dato dagli stessi alla conduzione familiare e al patrimonio comune e personale, “anche in rapporto alla durata del matrimonio”.
Pertanto, la durata del matrimonio condiziona la determinazione della misura dell’assegno divorzile (salvo casi eccezionali in cui non si sia creata alcuna comunione materiale né spirituale) mentre non incide sul riconoscimento del diritto a tale assegno, avendo, quest’ultimo, lo scopo di tutelare il coniuge economicamente più debole.
MICHELA FRANCESCA PINELLI, AVVOCATO A ROVATO
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